STATUTO

 


 

Titolo 1° - Disposizioni Generali

Art. 1 - Denominazione della Cassa Edile

La Cassa Edile di Istruzione, Mutualità ed Assistenza della provincia di Trapani, continua la propria attività con la denominazione di “Cassa Edile Trapanese di Istruzione, Mutualità ed Assistenza (C.E.T.I.M.A.)” per gli scopi ed i compiti fissati del presente Statuto, che sostituisce ad ogni effetto quello precedentemente in vigore.

Art. 2 - Sede - Funzioni e Durata

La Cassa ha la sua sede in Trapani ed adempie alle proprie funzioni in favore dei Lavoratori, compresi gli apprendisti, dipendenti delle Imprese Edili ed Affini aventi sede o cantieri nel territorio della Provincia di Trapani, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica o sindacale.
La Cassa Edile è lo strumento per l’attuazione, delle materie prime indicate nel presente Statuto, dei contratti ed accordi collettivi stipulati, fra l’A.N.C.E. le Federazioni Nazionali dei Lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) che costituiscono la Federazione Lavoratori delle Costruzioni nonché fra il Sindacato Imprese Edili ed Affini della provincia di Trapani, aderente all’A.N.C.E. e la FENELA-UIL, FILCA-CISL FILLEA-CGIL della provincia di Trapani, che costituisce la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle organizzazioni predette al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti della Cassa Edile.
La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

Art. 3 - Rappresentanza Legale e Foro competente

La Rappresentanza Legale della Cassa, spetta al Presidente.
Per tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all’attività della Cassa è competente il Foro di Trapani.

Art. 4 - Compiti

La Cassa Edile provvede a:
· prestazioni di previdenza e di assistenza;
· gestione accantonamento per ferie, festività e gratifica natalizia;
· ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali di cui all’art. 2 del presente Statuto o nell’ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni Territoriali della Circoscrizione di Trapani ad esse aderenti.
Tutti i compiti svolti dalla Cassa non danno luogo a corrispettivo o compenso alcuno, essendo svolti nei termini dei fini istitutivi e al di fuori di qualsiasi interesse commerciale o imprenditoriale.

Art. 5 - Iscritti e rapporto d’iscrizione

Sono iscritti alla Cassa, agli effetti delle disposizioni contenute nel precedente art. 4, tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, alle dipendenze dei Datori di lavoro indicati all’art. 2 del presente Statuto.
Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio, con il rispetto delle relative modalità nel giorno in cui l’operaio e’ assunto alle dipendenze di un datore di lavoro, il quale, in applicazione dei vigenti contratti collettivi e concordati di lavoro nazionali e provinciali è tenuto ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.
Il rapporto cessa per i seguenti motivi:
a. morte dell’iscritto;
b. passaggio dell’iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro esercente un’attività diversa da quella edile od affine di cui all’art. 2 del presente Statuto;
c. espatrio dell’iscritto per ragioni di lavoro;
d. cessazione definitiva dell’attività lavorativa dell’iscritto;
e. cessazione di attività della Cassa.

Titolo 2° - Contributi e Prestazioni

Art. 6 - Contributi

Le contribuzioni ed il versamento alla Cassa Edile sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all’art. 2 del presente Statuto e nell’ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della circoscrizione di Trapani ad esse aderenti. Gli obblighi contributivi delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa, sono inscindibili tra loro.
Per osservanza degli obblighi contributivi la Cassa Edile si servirà del proprio servizio ispettivo e del proprio servizio legale. I contributi, di cui avanti è cenno, vengono versati esclusivamente per lo svolgimento dei fini istitutivi di cui all’art. 4 del presente Statuto.

Art. 7 - Prestazioni di Previdenza ed Assistenza

Le prestazioni della Cassa Edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni nazionali di cui all’art. 2 del presente Statuto e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle organizzazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori della circoscrizione di Trapani aderenti alle richiamate associazioni nazionali. Le prestazioni demandate dagli accordi locali sono concordate dalle organizzazioni territoriali di cui al precedente comma nei limiti delle disponibilità dell’esercizio accertato dal Comitato di Gestione.
La Cassa Edile da automatica ed integrale integrazione alle regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, stipulate fra le organizzazioni di cui ai commi precedenti.

Titolo 3° - Organi Amministrativi e di Controllo

Art. 8 - Organi

Sono Organi della Cassa Edile:
· il Comitato di Presidenza;
· il Comitato di Gestione;
· il Consiglio Generale;
· il Collegio Sindacale.

Art. 9 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente, Uno fra i membri nominati dall’Associazione territoriale dei Datori di Lavoro aderente all’A.N.C.E. assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell’Associazione territoriale medesima.
Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere all’applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione e il movimento dei fondi dalla Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.
Il Presidente presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte a terzi e in giudizio.
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente può farsi sostituire in tutte le sue funzioni, con delega scritta, da altro componente del Comitato di Gestione tra quelli nominati dal Sindacato Imprese Edili ed Affini della Provincia di Trapani.
In caso di assenza o di impedimento il Vice Presidente può farsi sostituire, in tutte le sue funzioni, con delega scritta, da un altro componente del Comitato di Gestione tra quelli nominati dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL).

Art. 10 - Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è costituito complessivamente da 12 componenti, che saranno designati:
a. sei, dal Sindacato Imprese Edili ed Affini della Provincia di Trapani aderente all’A.N.C.E.;
b. sei, designati dalle Organizzazioni Sindacali provinciali dei Lavoratori della circoscrizione di Trapani aderenti alle associazioni nazionali (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) in ragione di due per ciascuna di esse.
In caso di necessità i rappresentanti del Comitato di Gestione sono nominati dalle Associazioni Nazionali rispettive.
Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all’amministrazione e alla gestione della Cassa, compiendo gli atti necessari allo scopo.
Spetta in particolare al Comitato di Gestione:
1. predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite, in attuazione agli accordi stipulati dalle organizzazione di cui all’art. 2 relativi ai contributi e alle prestazioni;
2. predisporre il bilancio consuntivo della Cassa;
3. deliberare i regolamenti interni della Cassa;
4. promuovere e curare l’impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
5. provvedere alla formazione ed all’amministrazione dei fondi di riserva relativi alle gestioni curate dalla Cassa, ed al patrimonio della stessa, secondo le norme contenute nel presente Statuto.
6. curare la propaganda a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie, promuovere convegni e conferenze per diffondere tra i Datori di Lavoro e i Lavoratori gli scopi e il funzionamento della Cassa;
7. curare la raccolta di dati statistici, la loro illustrazione e pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa;
8. promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
9. assumere e licenziare il personale della Cassa e fissarne il trattamento economico e normativo in conformità a quanto previsto nel successivo art. 15. 
Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da quattro membri del Comitato stesso o dal Collegio Sindacale.
La convocazione del Comitato di Gestione è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.
Gli avvisi dovranno contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e dagli argomenti da trattare.
Il Direttore della Cassa assiste alle riunioni con voto consultivo e ne è il Segretario.
Alle riunioni del Comitato di Gestione partecipano i Sindaci.
Per la validità delle adunanze del Comitato di Gestione è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 11 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da:
a. 12 componenti del Comitato di Gestione;
b. 3 componenti nominati dal Sindacato Imprese Edili ed Affini della Provincia di Trapani aderente all’A.N.C.E.;
c. 3 componenti nominati dalle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL).
Due dei posti di cui alle lettere b) e c) possono essere coperti da rappresentanti nominati da organizzazioni diverse da quelle indicate all’art. 10 alle condizioni e con le modalità previste dagli accordi stipulati tra le associazioni nazionali di cui all’art. 2.
Spetta al Consiglio Generale di:
1. esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
2. approvare il bilancio consuntivo della Cassa;
3. approvare i regolamenti interni alla Cassa;
4. decidere eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni;
5. accordare pegni, ipoteche e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta nei registri pubblici ipotecari, censuari o nel G. L.. del debito pubblico, con facoltà, di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri ad amichevoli compositori, muovere o sostenere liti o recedere, appellare e ricorrere per revocazione o cessazione, offrire, deferire ad accertare i giuramenti, nominare procuratori speciale ed eleggere domicilio, acquistare, vendere e costruire immobili.
Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente una volta ogni quattro mesi e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno sei membri dello stesso o dal Collegio Sindacale.
La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.
Gli avvisi di convocazione dovranno contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, della riunione e gli argomenti da trattare.
Il Consiglio Generale, delibera con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
Il Direttore della Cassa Edile, assiste alle riunioni del Consiglio Generale con voto consultivo e ne è il Segretario.
Alle riunioni del Consiglio Generale, partecipano i Sindaci.
Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 12 - Durata degli incarichi

I Componenti del Comitato di Presidenza, del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.
E’ però data la facoltà alle Associazioni Sindacali designate, di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.
Gli Elementi nominati in sostituzione di quelli cessati, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti questi ultimi.

Art. 13 - Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre componenti effettivi designati rispettivamente:
· uno, dal Sindacato delle Imprese Edili ed Affini della Provincia di Trapani aderente all’AN.C.E.;
· uno, dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei Lavoratori aderenti alle Associazioni (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL);
· uno, con funzioni di Presidente del Collegio, da scegliersi tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti di comune accordo fra le Organizzazioni designanti.
In caso di mancato accordo, la nomina del Presidente del Collegio, verrà chiesta al Presidente del Tribunale di Trapani.
Le competenti Organizzazioni sindacali designeranno inoltre, due Sindaci supplenti (uno, il Sindacato Imprenditoriale ed uno le Organizzazioni dei Lavoratori) destinati a sostituire all’occorrenza i Sindaci di rispettiva designazione.
I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili.
I Sindaci partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Ai membri del Collegio Sindacale competente la corresponsione di un compenso fissato, per ogni anno del biennio, dalle Organizzazioni stipulanti prima della loro nomina, in conformità alle disposizioni di legge.

Titolo 4° - Direzione ed Amministrazione

Art. 14 - Direzione

Gli uffici della Cassa sono retti da un Direttore segnalato dalle Organizzazioni territoriali stipulanti e nominato dal Comitato di Gestione che ne fissa le attribuzioni.

Art. 15 - Amministrazione

E’ prevista la nomina di un Contabile.
L’assunzione del personale della Cassa è fatta dal Comitato di Gestione, sentito il parere del Direttore.
Il trattamento disciplinare, economico e previdenziale del personale della Cassa, ivi compreso il Direttore, è quello previsto dal C.C.N.L. per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini e relativo integrativo provinciale.

Titolo 5° - Patrimonio e Bilanci

Art. 16 - Patrimonio

Il Patrimonio della Cassa è costituito :
a. dai beni immobili, che per acquisti, lasciti, donazioni o qualunque altro titolo, vengono in proprietà della Cassa;
b. dai beni mobili e dalle somme incassate per lasciti, elargizioni ed in genere per atti di liberalità;
c. dalle somme destinate a formare speciali riserve.

Art. 17 - Entrate

Le rendite della Cassa sono costituite:
a) dai contributi ad essa dovuti si da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori di cui all’art. 6 del presente Statuto;
b) dagli interessi attivi sui contributi di cui al punto a) e sul fondo per Ferie e Gratifica Natalizia, nonché dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali relative al patrimonio ed alle somme disponibili;
c) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità aventi scopi di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti specifiche assistenze gestite dalla Cassa;
d) dai proventi dovuti alla Cassa per i servizi ad essa affidati dai Contratti Nazionali e Provinciali di Lavoro;
e) dalle somme che, per qualsiasi altro titolo, previo le eventuali autorizzazioni di legge, vengano in possesso della Cassa.

Art. 18 - Prelevamenti e Spese

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate di cui all’articolo precedente, escluse quelle di cui alla lettera c).
Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l’erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuata con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale, controfirmato dal Direttore della Cassa.

Art. 19 - Esercizi finanziari e bilanci

L’esercizio finanziario della Cassa, ha inizio il primo ottobre di ogni anno e termina il trenta settembre dell’anno successivo.
Il piano previsionale della Cassa, deve essere predisposto dal Comitato di Gestione due mesi prima dell’inizio dell’esercizio.
Entro il quindici settembre di ogni anno, detto piano previsionale sarà esaminato e valutato dal Consiglio Generale.
Il piano previsionale deve contenere una previsione sufficientemente esatta delle entrata e delle spese dell’esercizio cui si riferisce.
Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Gestione provvederà alla compilazione e redazione del Bilancio Consuntivo – Situazione Patrimoniale e Conto Economico. Detto Bilancio Consuntivo sarà redatto dal Comitato di Gestione entro il trentuno marzo di ciascun anno.
Entro il trenta aprile successivo il Bilancio Consuntivo, accompagnato dalla relazione del Presidente e dal rapporto del Collegio Sindacale, sarà sottoposto al Consiglio Generale per l’approvazione.
Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il Bilancio Consuntivo con tutti i suoi allegati, sarà trasmesso alle Associazioni Territoriali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori alle quali compete la nomina dei componenti del Consiglio Generale della Cassa Edile.
Le parti destinatarie hanno diritto di esprimere in un unico documento, le loro valutazioni sul Bilancio stesso e di comunicarle alla Cassa Edile.
Il Presidente della Cassa Edile darà lettura della valutazioni pervenute in occasione della prima riunione del Consiglio Generale.

Titolo 6° - Disposizioni Varie

Art. 20 - Modifica alla Statuto

Eventuali modifiche da apportare al presente Statuto, sono di competenza delle Associazioni Territoriali stipulanti (Sindacato Imprese Edili ed Affini, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) che hanno approvato il presente Statuto.

Art. 21 - Scioglimento della Cassa Edile

La messa in liquidazione della Cassa Edile è disposta con accordo tra le Organizzazioni Territoriali stipulanti di cui all’articolo precedente, su conforme decisione congiunta della Associazioni Nazionale di cui all’art. 2.
Nell’ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni Territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori, in difetto provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Trapani.
Le Organizzazioni predette, determinano all’atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l’operato.
Si fa obbligo di devolvere il patrimonio dell’Ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l’Organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23/12/96 n. 662.

Art. 22 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme di legge in vigore, ciò senza pregiudizio alcuno per l’attuale natura Privatistica Sindacale e di Ente non Commerciale di cui la Cassa Edile è funzione.


 

 

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